Competenze
Art. 25 – Assemblea di Partecipazione.
1. L’Assemblea di Partecipazione è costituita dai Partecipanti, dai Partecipanti Istituzionali e
dagli eventuali Partecipanti esteri e si riunisce almeno una volta all’anno.
2. L’Assemblea elegge il proprio rappresentante all’interno del Consiglio di Gestione, formula
pareri consultivi e proposte sulle attività, i programmi e gli obiettivi della Fondazione, già
delineati ovvero da individuarsi, nonché sul bilancio consuntivo e preventivo. Ai fini della
nomina del rappresentante all’interno del Consiglio di Gestione i Partecipanti esteri hanno
diritto all’elettorato attivo, ma non quello passivo.
3. L’Assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.
4. L’Assemblea è convocata dal Presidente della Fondazione, mediante lettera raccomandata,
mail con ricevuta di ritorno, fax o a mano, inviata al domicilio scelto dai componenti all’atto
dell’adesione, con l’indicazione dell’ordine del giorno almeno 10 giorni prima della data
della riunione e affisso nella sede della Fondazione almeno sette giorni prima della data
della riunione.
5. Il Presidente è tenuto a convocare l’Assemblea, quando ne faccia richiesta almeno un
quarto dei partecipanti o uno dei componenti del Consiglio di Gestione.
6. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la partecipazione di
almeno la metà più uno dei membri. In seconda convocazione da indirsi almeno un giorno
dopo la prima convocazione, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero
dei presenti. In caso di presenza di tutti i componenti la riunione dell’Assemblea po’
avvenire validamente anche in difetto di avviso sopra indicati. L’Assemblea delibera a
maggioranza semplice dei presenti.
7. Il Presidente dell’Assemblea è il Presidente della Fondazione, il quale designa, per ogni
riunione, un Segretario, con funzioni di verbalizzazione.
8. Tutti i partecipanti hanno diritto di partecipare ai lavori dell’Assemblea. Gli enti, anche se
privi di personalità giuridica, sono rappresentati dal legale rappresentante o da persona da
lui designata.
9. Nel caso di impossibilità ad intervenire all’Assemblea ciascun membro può delegare,
mediante procura scritta altro membro o proprio sostituto all’interno dello stesso Ente o
Associazione o Società che rappresenta. Non è previsto limite di delega passiva.
10. I componenti dell’Assemblea che abbiano, direttamente o per conto di terzi, un interesse in
conflitto con quelli della Fondazione, devono astenersi dal partecipare alle eventuali
votazioni sugli argomenti attinenti al conflitto di interessi.
11. I membri del Consiglio di Gestione possono chiedere di assistere senza diritto di voto
all’Assemblea, con l’esclusione delle deliberazioni attinenti alla nomina dei componenti del
Consiglio stesso.
Tipologia di organizzazione
Struttura Politica
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Pagina aggiornata il 04/02/2025